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Sez. 2, Sentenza n. 27595 del 20/11/2008 (Rv. 605573 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Illeciti in materia di rifiuti originariamente integranti reato - Successiva depenalizzazione "ex" d.lgs n. 27 del 1997 - Termine per effettuare la contestazione "ex" art. 14 legge n. 689 del 1981 - Dall'accertamento del fatto - Esclusione - Dal momento della ricezione degli atti da parte dell'autorità amministrativa - Decorrenza.
Stato
decisa il 2008-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605573-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative connesse alla disciplina dei rifiuti, in caso di violazione originariamente qualificabile come fattispecie contravvenzionale (nel caso di specie omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali) successivamente depenalizzata ai sensi del d.lgs n. 22 del 1997, l'obbligo della contestazione non sorge al momento dell'accertamento del fatto, in quanto l'art. 14 legge n. 689 del 1981 si applica ai soli illeciti amministrativi, ed il termine di novanta giorni per effettuare la contestazione medesima decorre, alla stregua della norma transitoria di cui al comma terzo dell'art. 55 d.lgs n. 22 del 1997, dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti trasmessi da quella giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento penale era pendente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)