Sez. 1, Sentenza n. 19529 del 19/12/2003 (Rv. 569092 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Rifiuti speciali - Art. 55, comma 3, decreto legislativo n. 22 del 1997 - Disciplina transitoria - Portata - Applicazione delle sanzioni amministrative a fatti prima previsti come reato - Ammissibilità - Fondamento - Violazione del principio di legalità e degli artt. 3 e 25 Cost. - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di depenalizzazione di illeciti relativi alla violazione della normativa sui rifiuti, l'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a norma del quale, per i procedimenti penali pendenti alla data della entrata in vigore del decreto stesso, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati nel comma 1 del medesimo articolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, deve essere interpretato nel senso che il legislatore delegato non ha inteso rendere lecite condotte che, nella previgente disciplina, erano sanzionate penalmente; il riferimento all'intervenuta pronuncia del decreto di archiviazione o della sentenza di proscioglimento, infatti, deve intendersi come volto ad evitare la rimessione all'autorità amministrativa di contestazioni di illeciti depenalizzati non aventi consistenza in linea di fatto, mentre negli altri casi la norma assolve la funzione di regolare in via transitoria la successione fra la norma penale e quella che configura l'illecito amministrativo, evitando che condotte, tenute nel vigore della norma incriminatrice, e successivamente depenalizzate, risultino prive di ogni sanzione (v. Corte cost. ord. n. 233 del 1999). Nè l'assoggettamento a sanzione amministrativa pecuniaria di una condotta prima sanzionata penalmente contrasta con il principio di legalità e con gli artt. 3 e 25 Cost., in quanto la differenza deontologica tra illiceità del reato e illegittimità della violazione amministrativa, di per sè giustifica, come più favorevole, l'applicazione di questa in luogo di quella, anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria applicabile sia maggiore dell'ammenda precedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)