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Sez. 3, Sentenza n. 3830 del 23/06/1982 (Rv. 421798 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421798-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*

L'obbligazione concernente il risarcimento del danno integra un debito di valore anche quando si riferisce a responsabilità contrattuale, dovendo il risarcimento del danno per l'inadempimento comprendere - a norma dell'art. 1223 cod. civ. - sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata, e dovendo porre il creditore nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato. Conseguentemente, nella liquidazione operata dal giudice, devesi tener conto della svalutazione monetaria. (V 1429/82, mass n 419260; (V 693/82, mass n 418482; (V 132/82, mass n 417825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)