Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 06/03/1982 (Rv. 419260 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA RELATIVA DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA RELATIVA DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo di risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, tendendo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nello stato in cui si troverebbe se non fosse avvenuto l'evento dannoso, ha natura di debito di valore, e non di valuta, sicché il giudice, nella relativa quantificazione, deve tener conto della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, indipendentemente da qualsiasi prova da parte del danneggiato. (Conf 1222/81, mass n 411795; (Conf 5317/80, mass n 409182; (Conf 4776/80, mass n 408590).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)