Sez. L, Sentenza n. 13924 del 19/09/2003 (Rv. 567024 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda giudiziale di indennità di accompagnamento - Mancanza della previa domanda amministrativa. Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In relazione a domanda giudiziale volta a conseguire l'indennità di accompagnamento, la carenza della relativa domanda amministrativa non può essere eccepita oltre i tempi e le modalità previste dall'art. 416 cod. proc. civ., né può essere, in mancanza di tempestiva eccezione da parte dell'ente convenuto, rilevata d'ufficio dal giudice, dovendosi peraltro evidenziare che l'onere di tempestiva contestazione gravante sul convenuto nel rito del lavoro assume rilievo ancora maggiore quando convenuto sia un ente previdenziale, atteso che non possono farsi ricadere sull'assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato in relazione a situazioni ostative all'esercizio di un diritto di questi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)