Sez. L, Sentenza n. 9684 del 17/06/2003 (Rv. 564352 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Giudizio di appello - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Tempestiva acquisizione delle circostanze di fatto nel corso del giudizio di primo grado - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea costituenti mere difese può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, ed è rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel silenzio della parte interessata, a condizione che gli stessi fatti risultino essere stati già acquisiti agli atti nel corso del giudizio di primo grado previo rituale e tempestivo esercizio del potere di allegazione, a mezzo del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)