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Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 27/02/1985 (Rv. 439670 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - FISSAZIONE DI UN CRITERIO AUTOMATICO DEI VALORI MONETARI FUTURI E QUELLI REALI ATTUALI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439670-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - FISSAZIONE DI UN CRITERIO AUTOMATICO DEI VALORI MONETARI FUTURI E QUELLI REALI ATTUALI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il giudice del divorzio nel liquidare l'assegno di cui all'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, può fissarne un criterio automatico di adeguamento dei valori monetari nominali futuri a quelli reali attuali, ma tale criterio deve riguardare entrambe le parti e, perciò, può essere adottato quando il giudice dia conto con adeguata motivazione delle ragioni per le quali i valori monetari nominali futuri, variati in base ad un certo parametro di rivalutazione siano corrispondenti ai valori reali attuali, espressi in una quantità di moneta, con riguardo alle situazioni economiche di entrambi gli ex coniugi. (V 169/83, mass n 417849; (V 6094/82, mass n 423783; (V 700/80, mass n 404133).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)