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Sez. 1, Sentenza n. 700 del 30/01/1980 (Rv. 404133 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITA - ISTANZA DI REVISIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404133-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITA - ISTANZA DI REVISIONE - NECESSITA.*

L'adeguamento dell'assegno di divorzio alla svalutazione monetaria non puo essere stabilito, in via preventiva, con la sentenza che riconosce e liquida l'assegno medesimo, ma va domandato, 'a posteriorì, con istanza di revisione, in relazione al mutamento delle condizioni economiche delle parti ed agli effetti che su di esse abbia comportato quel fenomeno economico di ordine generale.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)