Sez. 1, Sentenza n. 1696 del 27/01/2005 (Rv. 578839 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Sanzioni previste da leggi regionali - Principio di legalità - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie - Sanzioni stabilite dall'art. 27, commi primo e quarto, legge reg. Lombardia n.8 del 1976 e successive modifiche, e dagli artt. 8 e 55 Regolamento Lombardia n. 1 del 1993 - Violazione del principio di legalità - Conseguenze - Disapplicazione delle disposizioni regolamentari.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
Poiché alla disposizione dettata dall'art. 1 della legge n. 689/1981 deve essere riconosciuto il rango di "principio generale dell'ordinamento" vincolante per l'esercizio della potestà legislativa regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., la riserva di legge è applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali. Ne consegue che le regioni possono delineare fattispecie sanzionatorie e fissare le relative pene amministrative solo con legge formale e che lo spazio lasciato ai regolamenti deve essere circoscritto entro i limiti derivanti dalla riserva assoluta di legge, nel senso che le disposizioni regolamentari dovranno limitarsi ad enunciazioni di carattere tecnico, o comunque tali da non incidere sulla individuazione del disvalore del fatto e tanto meno sulla determinazione della sanzione. Violano, pertanto, il principio di legalità le disposizioni regionali che demandino a norme regolamentari il compito di definire gli ambiti della fattispecie sanzionata, ovvero di specificare, rispetto a categorie di fattispecie illecite, la misura della sanzione da irrogare. (Nella specie la Suprema Corte - premesso che al suddetto principio di legalità non si è uniformata la legge della regione Lombardia 5 aprile 1976, n.8, così come modificata e integrata dalla legge reg. 22 dicembre 1989 n.80, la quale all'art. 27, commi primo e quarto, prevede, per le violazioni alle norme in essa contenute, oltre a sanzioni graduate fra un minimo e un massimo, un modello di sanzione "proporzionale all'eventuale danno cagionato al territorio ed al patrimonio boschivo", che non configura in termini sufficientemente definiti, demandandone la determinazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale introdotte successivamente con norma regolamentare - ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimi gli artt. 8 e 55 del regolamento n.1/1993 della regione lombarda che, fissando direttamente sanzioni amministrative per la violazione alle norme dello stesso regolamento, si pongono invece in contrasto con l'art. 1 della legge n. 689/1981 e vanno, perciò, disapplicati ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 27, Legge Reg. Lombardia 22/12/1989 num. 80, Regolamento Regionale Lombardia 23/02/1993 num. 1 art. 8, Regolamento Regionale Lombardia 23/02/1993 num. 1 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)