Sez. 4, Sentenza n. 686 del 28/02/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 205020 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Deposito in cancelleria - Avviso - Comunicazione al P.M. | Necessità ai fini della legale conoscenza da parte del P.M. - Sussistenza - Eccezione: presa di conoscenza attestata da sottoscrizione - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
Atti e provvedimenti del giudice - Deposito in cancelleria - Avviso - Comunicazione al P.M.
La legale conoscenza di un atto o provvedimento del giudice da parte del pubblico ministero segue solo alla comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma di avviso di deposito ex art. 128 cod. proc. pen. o integralmente, secondo le modalità prescritte dell'art. 153, con la sola eccezione dell'avvenuta presa di conoscenza (del contenuto del documentario) ad opera del suddetto pubblico ministero attestata con la sottoscrizione della persona fisica che rappresenta l'accusa nel procedimento nel quale l'atto è stato compiuto o il provvedimento pronunciato. Conseguentemente la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, attraverso il cosiddetto "registro di passaggio", non integra la formalità di comunicazione dell'atto o del documento come prescritto dalla legge e, pertanto non è idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 153, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)