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Sez. 5, Sentenza n. 28442 del 22/06/2011 Cc. (dep. 18/07/2011) Rv. 251100 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare - Comunicazione al P.M. mediante consegna di copia in segreteria - Assenza di annotazione sull'originale e sulla copia dell'atto di avvenuta consegna e della data della stessa - Decorrenza del termine per impugnare dall'annotazione apposta sul registro di passaggio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251100-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO

La semplice ricezione di un atto del procedimento (nella specie rigetto di richiesta di misura cautelare) da parte della segreteria dell'ufficio del Pubblico Ministero sul cosiddetto registro di passaggio non è idonea a far decorrere il termine per impugnare, essendo, a tal fine, necessaria la formale annotazione della data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio di procura sull'originale del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)