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Sez. 1, Sentenza n. 9432 del 08/09/2016 Cc. (dep. 01/03/2018) Rv. 272940 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Presentazione - Dimostrazione - Tramite attestazione dell'annotazione contenuta nel registro di passaggio - Sufficienza per individuare il ricorrente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272940-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazione, non vale a dimostrare la presentazione del ricorso per cassazione l'attestazione relativa all'annotazione contenuta nel "registro di passaggio" con la quale si dà atto della "comunicazione ricorso per cassazione terzi interessati" nella misura in cui non consente di individuare lo specifico ricorrente e, comunque, perchè non sono rispettate le disposizioni concernenti la presentazione dell'impugnazione dettate dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. o quelle di cui all'art. 583, comma primo, cod. proc. pen., che riguardano la spedizione dell'atto di impugnazione. (Fattispecie relativa al ricorso avverso il provvedimento di confisca del giudice dell'esecuzione proposto da soggetto "terzo controinteressato")

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)