Sez. 6, Sentenza n. 45111 del 19/07/2017 Cc. (dep. 29/09/2017) Rv. 271394 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione proposta dal pubblico ministero - Termine impugnatorio di dieci giorni - Decorrenza - Effettiva conoscenza dell'atto - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il termine di dieci giorni per l'impugnazione da parte del pubblico ministero del decreto che rigetta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto - conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen. - ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell'accusa. (Fattispecie in cui l'invio del decreto di rigetto, come allegato ad una mail diretta a più indirizzi di posta elettronica, seguito dalla restituzione della prima pagina della mail, datata e sottoscritta dal pubblico ministero, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)