diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14359 del 16/11/2001 (Rv. 550314 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Subingresso alla banca trattaria nel dovere di identificazione del prenditore del titolo secondo l'ordinaria diligenza professionale - Configurabilità - Pagamento irregolare - Responsabilità dell'istituto giratario - Sussistenza - Domanda restitutoria nei confronti del presentatore non legittimato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550314-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario non trasferibile è mandataria del prenditore girante, ed è altresì sostituita alla banca trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento cui quest'ultima è obbligata nei confronti del cliente. Ne consegue, da un canto, che detta banca girataria, dovendo, in sostituzione della banca trattaria, eseguire esattamente l'obbligazione derivante dalla convenzione di assegno, viene a trovarsi in rapporto con il traente, il quale, nell'ipotesi di pagamento male effettuato, può esercitare contro di essa l'azione contrattuale basata sulla convenzione di assegno, diretta alla ricostituzione dei fondi disponibili presso la banca trattaria per la somma corrispondente a quella indicata nell'assegno; dall'altro, che a detta banca girataria non è preclusa la domanda di restituzione nei confronti del presentatore dell'assegno qualora questi risulti diverso dal prenditore (e, perciò, non legittimato ad esercitare il relativo diritto cartolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1992, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)