Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 17/05/2000 (Rv. 536592 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Subingresso alla banca trattaria nel dovere di identificazione del prenditore del titolo secondo criteri di diligenza professionale - Configurabilità - Pagamento irregolare - Azione del traente - Natura contrattuale - Sussistenza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario non trasferibile (a differenza di quanto avviene per l'assegno circolare non trasferibile, rispetto al quale il richiedente a nome altrui resta un terzo estraneo al rapporto cambiario, ed ha solo un'azione extracontrattuale contro la banca che abbia pagato l'assegno a persona diversa dall'intestatario) è mandataria del prenditore girante, ed è altresì sostituita alla banca trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento cui quest'ultima è obbligata nei confronti del cliente: ne consegue che la banca girataria, dovendo eseguire esattamente, in sostituzione della banca trattaria, l'obbligazione derivante dalla convenzione di assegno, viene a trovarsi in rapporto con il traente, il quale, nell'ipotesi di pagamento male effettuato, può esercitare contro la banca girataria stessa l'azione contrattuale basata sulla convenzione di assegno, diretta alla ricostituzione dei fondi disponibili presso la banca trattaria per la somma corrispondente a quella indicata nell'assegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)