Sez. 2, Sentenza n. 3066 del 09/05/1981 (Rv. 413632 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 875 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - SOPRAVVENIENZA DI UNA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA CONTENENTE IL DIVIETO DELLE COSTRUZIONI SE NON AD UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - CONSEGUENTE IMPEDIMENTO AL PRIMO COSTRUTTORE DI AVVALERSI DELL'OPZIONE DI PROLUNGARE LA SUA COSTRUZIONE FINO AL CONFINE - RICHIAMO DEL PREVENUTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 875 COD CIV- INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 875 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - SOPRAVVENIENZA DI UNA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA CONTENENTE IL DIVIETO DELLE COSTRUZIONI SE NON AD UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - CONSEGUENTE IMPEDIMENTO AL PRIMO COSTRUTTORE DI AVVALERSI DELL'OPZIONE DI PROLUNGARE LA SUA COSTRUZIONE FINO AL CONFINE - RICHIAMO DEL PREVENUTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 875 COD CIV- INAMMISSIBILITA.*
La disciplina della prevenzione di cui all'art 875 cod civ implica che in tanto esiste il diritto di prevenzione, in quanto ciascuno dei due contrapposti interessati possa costruire sul confine ovvero a distanza da esso inferiore alla meta di quella legale o regolamentare e che, corrispondentemente, in tanto esiste il diritto del prevenuto di costruire in appoggio o in aderenza, nell'ipotesi di costruzione non a confine (artt 875 e 877, secondo comma, cod civ), in quanto al preveniente sia consentito, a sua volta, di optare per il prolungamento della sua costruzione sino al confine. Pertanto, sopravvenuta, dopo il legittimo Esercizio del diritto di prevenzione, una nuova disciplina urbanistica (nella specie: piano regolatore generale) che, vietando le costruzioni se non ad una data distanza dal confine, impedisca a chi ha costruito per primo di valersi dell'opzione suindicata, non puo il prevenuto invocare l'art 875 citato per costruire in appoggio o aderenza al muro del vicino, essendo le costruzioni da realizzarsi soggette a tale nuova disciplina e dovendo escludersi la sussistenza di diritti quesiti in base alla situazione verificatasi anteriormente a detta disciplina, anche in relazione all'interpello eventualmente formulato ai sensi del menzionato art 875, in quanto il diritto a costruire secondo la normativa urbanistica vigente in un determinato tempo resta insensibile alle innovazioni in materia solo per le situazioni gia consolidate, ossia per le costruzioni gia esistenti. (V 6462/80, mass n 410220, sulla seconda parte; (V 63/80, mass n 403438; (V 2177/79, mass n 398526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)