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Sez. 2, Sentenza n. 63 del 05/01/1980 (Rv. 403438 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - NORME IN TEMA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE - MOMENTO DETERMINANTE - JUS SUPERVENIENS - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403438-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - NORME IN TEMA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE - MOMENTO DETERMINANTE - JUS SUPERVENIENS - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*

Per l'applicazione di una determinata normativa sulle distanze nelle costruzioni ha rilievo l'epoca di inizio dell'opera e, pertanto, la norma edilizia che stabilisca distanze maggiori sopraggiunta durante la costruzione dell'opera gia iniziata e inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva e incidere su situazioni pregresse anche nel caso in cui l'esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla licenza edilizia. (V 1565/74, mass n 369719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)