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Sez. L, Sentenza n. 5043 del 24/05/1994 (Rv. 486741 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Fondo di garanzia presso l'I.N.P.D.A.I. - Accollo ex lege di quest'ultimo in caso d'insolvenza del datore di lavoro - Previsione del termine di sessanta giorni per il pagamento - Incidenza sulla natura sostanziale del debito - Esclusione - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486741-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere

Il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'I.N.P.D.A.I. ai sensi dell'art. 2 legge n. 297 del 1982, si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento di tale trattamento, e subentra quindi nella stessa posizione del debitore, con una forma di accollo ex lege dell'intero debito del datore di lavoro. Tale debito, sulla cui natura sostanziale non incide la previsione del termine di sessanta giorni per il pagamento di cui al settimo comma, dello stesso art. 2, resta assoggettato alla disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ., ed il fondo è pertanto obbligato a corrispondere ai lavoratori, senza necessità di allegazione e di prova del cosiddetto maggior danno, la rivalutazione monetaria, alla quale si sommano gli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)