diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5398 del 15/10/1981 (Rv. 416105 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - OBBLIGO DELLA CONVOCAZIONE DEI PARENTI DEL MINORE - INOSSERVANZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416105-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - OBBLIGO DELLA CONVOCAZIONE DEI PARENTI DEL MINORE - INOSSERVANZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'inosservanza dell'Obbligo della convocazione, anche quando consta l'esistenza dei genitori del minore, degli altri parenti tenuti agli alimenti (art. 314/8 cod. civ.) non può essere dedotta per la prima volta in Sede di legittimità, quando la relativa questione resti preclusa per effetto dell'inerzia delle parti interessate nelle pregresse fasi di merito. (V. 443/81, mass. N. 410919).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)