Sez. 6, Sentenza n. 6097 del 17/12/2004 Cc. (dep. 17/02/2005) Rv. 230992 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - condizioni di applicabilità | Detenzione domiciliare - Allontanamento ingiustificato - Deroga ai limiti posti dall'art. 280 cod. proc. pen. ex art. 3 legge 12 luglio 1991, n. 203 - Equiparazione al delitto di evasione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - condizioni di applicabilità
In tema di evasione, l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 203, che consente di emettere, nei confronti delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., misure cautelari, superando i limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., trova applicazione anche in caso di allontanamento senza autorizzazione e senza giustificato motivo dal luogo di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)