Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 15/10/1986 (Rv. 448371 - 01)
IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE - CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI COMMERCIO - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA NECESSITÀ PREDETTA - ESCLUSIONE.*
IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE - CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI COMMERCIO - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA NECESSITÀ PREDETTA - ESCLUSIONE.*
Poiché il rilascio della licenza di commercio postula, fra l'altro, ai sensi della legge n. 426 del 1971, la disponibilità dei locali ove esercitare l'attività ovvero la possibilità di attivarla entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il suo già ottenuto conseguimento non è ricompreso tra gli elementi occorrenti ad integrare il requisito della necessità di intraprendere nell'immobile locato l'Esercizio di una attività commerciale che, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione. (Conf 6588/84, mass n 438140; (Conf 3461/84, mass n 435482).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)