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Sez. L, Sentenza n. 21974 del 22/11/2004 (Rv. 578086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità - Conversione in pensione di vecchiaia - Continuità - Integrazione al trattamento minimo già goduta - Trasferimento della residenza all'estero - Salvaguardia, ex art. 2 Reg. CEE n. 1247/92, della integrazione erogata anteriormente.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Attesa la continuità sostanziale nella erogazione della prestazione al momento della conversione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, ex art. 1 legge n. 222 del 1984, tra le "prestazioni erogate anteriormente" fatte salve dall'art. 2 del Reg. CEE n. 1247/92 (e sottratte al principio di territorialità stabilito dallo stesso Reg. per le prestazioni speciali a carattere non contributivo) deve comprendersi il trattamento di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia (così convertita), pur liquidata successivamente alla entrata in vigore del Reg. medesimo, ma per effetto della trasformazione dell'assegno di invalidità già goduto da epoca anteriore. (Principio affermato in un caso di decurtazione della integrazione al trattamento minimo, in precedenza erogata dall'Inps, per il solo fatto che la pensionata aveva trasferito la sua residenza fuori del territorio dello Stato).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 30/04/1992 num. 1247 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)