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Sez. L, Sentenza n. 5097 del 02/04/2003 (Rv. 561855 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prestazioni erogate ai lavoratori invalidi - Conversione automatica di pensione di vecchiaia al verificarsi dei presupposti - Conversione in pensione di anzianità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561855-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In base al principio generale che si ricava dall'art. 1, comma decimo, della legge 12 giugno 1984, n. 222 e dal complesso della disciplina che regola la pensione di vecchiaia, le prestazioni erogate dall'INPS ai lavoratori invalidi (assegno di invalidità e pensione di inabilità, secondo la suddetta legge n. 222 del 1984, nonché pensione di invalidità, secondo le disposizioni di legge anteriori) si trasformano in pensione di vecchiaia nella ricorrenza di tutti i requisiti - di età, di assicurazione e di contribuzione - previsti dalla legge per questo tipo di prestazione, mentre ciò non si verifica per la pensione di anzianità, in relazione alla quale non è ammessa alcuna conversione automatica, operando, in mancanza di espressa previsione legislativa, il diverso generale principio del diritto di mutamento del titolo.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/11/2000 num. 346 art. 1 com. 2, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 20 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)