Sez. 2, Sentenza n. 710 del 26/01/1987 (Rv. 450412 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Allorquando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio siano contestate da una parte, il giudice non è tenuto a disporre una nuova indagine peritale se ritiene che la relazione tecnica acquisita e le altre risultanze di causa offrano elementi sufficienti di giudizio, ma è tenuto unicamente ad esprimere le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso. (Conf 5323/78, mass n 395090; (Conf 1022/76, mass n 379677; (Conf 304/76, mass n 378977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)