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Sez. 2, Sentenza n. 28861 del 14/06/2013 Cc. (dep. 08/07/2013) Rv. 256470 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale del metodo mafioso - Ricorrenza - Collegamento con contesti di criminalità organizzata - Sufficienza - Esclusione - Effettiva utilizzazione del metodo mafioso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256470-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse l'aggravante per il solo fatto che l'imputato era sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e perché fosse presente nella zona un gruppo facente capo a "Cosa Nostra").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 416 com. 2, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)