Sez. 1, Sentenza n. 14879 del 12/10/1977 Ud. (dep. 21/11/1977) Rv. 137325 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PRESUPPOSTI DI OPERATIVITA - MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - NECESSITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PRESUPPOSTI DI OPERATIVITA - MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - NECESSITA.*
Ai fini dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 non solo e necessario che il risarcimento sia integrale ed abbia luogo prima del compimento delle formalita di apertura del dibattimento di primo grado, ma occorre anche che la somma sia posta a disposizione effettiva del danneggiato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)