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Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 04/02/1983 Ud. (dep. 09/09/1983) Rv. 160187 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - RIFIUTO DELL'OFFESO - OFFERTA REALE - NECESSITÀ - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160187-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - RIFIUTO DELL'OFFESO - OFFERTA REALE - NECESSITÀ - MODALITÀ.*

Ai fini dell'attenuante del danno risarcito, in caso di rinuncia o di rifiuto della parte offesa, l'offerta reale è sempre necessaria, e può effettuarsi sia nella Forma rituale di cui agli artt. 1209 e seguenti cod. civ., sia in Forma irrituale, purché la somma sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto. (V mass n 142551 in senso più rigoroso (necessità d'offerta reale rituale ex art. 1206 e seguenti cod. civ.); (Conf mass n 136667; (Conf mass n 137325).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)