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Sez. L, Sentenza n. 12057 del 12/11/1991 (Rv. 474599 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere | Pensione supplementare - Decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda - Disciplina ex legge n. 55 del 1981 - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474599-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere

La norma dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, che fa decorrere la pensione supplementare dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, non è stata modificata con l'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n. 55, il cui art. 7 ha introdotto innovazioni solo per quanto riguarda il sistema di calcolo delle prestazioni, fermo restando il procedimento di liquidazione e la conseguenziale decorrenza delle prestazioni stesse.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)