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Sez. L, Sentenza n. 10614 del 11/10/1995 (Rv. 494206 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione supplementare di invalidità - Disciplina ex art. 5 legge n. 1338 del 1962 - Sopravvenienza della legge n. 222 del 1984 - Rilevanza - Esclusione - Presupposti ex art. 10 RDL n. 636 del 1939 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494206-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

La pensione supplementare di invalidità, prevista dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, costituisce un trattamento particolare - caratterizzato da una specifica regolamentazione e distinto pertanto dalla pensione autonoma (con conseguente sua esclusione dall'ambito di applicabilità della c.d. integrazione al minimo ed impossibilità della sua trasformazione in pensione autonoma in relazione al successivo raggiungimento del minimo contributivo) - che non è stato abrogato con l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, la quale non regola la materia; nei suoi confronti operano pertanto i requisiti di invalidità previsti dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)