Sez. L, Sentenza n. 8661 del 21/10/1994 (Rv. 488206 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione supplementare di invalidità - Disciplina ex legge n. 222 del 1984 - Attribuzione di detta pensione - Presupposti - Fonti normative.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
La pensione supplementare d'invalidità non è stata abrogata con l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile introdotta dalla legge n. 222 del 1984, individuandosi nell'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo a causa d'infermità o difetto fisico o mentale (art. 1 legge n. 222 del 1984) il soggetto riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, soggetto cui (con rinvio non materiale) fa riferimento l'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 4 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)