Sez. L, Sentenza n. 3743 del 29/03/1995 (Rv. 491514 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione supplementare di invalidità - Disciplina ex art. 5 legge n. 1338 del 1962 - Sopravvenienza della legge n. 222 del 1984 - Influenza - Esclusione - Presupposti ex art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
La disciplina della pensione supplementare di invalidità posta dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e, quanto al sistema di calcolo, dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155, non è stata modificata né abrogata con l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222, che non regola tale materia; pertanto i presupposti per l'attribuzione di tale prestazione restano regolati dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, richiamato dal citato art. 5 della legge n. 1338 del 1962.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)