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Sez. 2, Sentenza n. 6717 del 18/12/1981 (Rv. 417597 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLO ALLOGGIO DA PARTE DEL CESSIONARIO EX ART. 16 DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959 - VENDITA EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO - NULLITÀ - ESTENSIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417597-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLO ALLOGGIO DA PARTE DEL CESSIONARIO EX ART. 16 DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959 - VENDITA EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO - NULLITÀ - ESTENSIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*

L'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, circa il divieto di alienazione a carico del cessionario in proprietà di alloggio di tipo economico e popolare, comporta la nullità non soltanto della compravendita definitiva, che sia stata stipulata nel periodo di operatività del divieto stesso, ma anche del contratto preliminare di vendita, il quale preveda la stipulazione del definitivo prima della scadenza del suddetto periodo. Tale nullità si traduce in un ostacolo alla nascita del relativo rapporto, e, pertanto, non viene meno per effetto della sopravvenienza della legge 8 agosto 1977 n. 513, la quale, nell'abrogare le Disposizioni del decreto del 1959, non può dare efficacia ad un contratto mai sorto. (V 4205/75, mass n 378558; (V 2403/74, mass n 370791).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)