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Sez. 2, Sentenza n. 7320 del 10/12/1986 (Rv. 449376 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLO ALLOGGIO DA PARTE DEL CESSIONARIO EX ART. 16 DEL D.P.R. N. 2 DEL 1950 - VENDITA EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO - NULLITÀ - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449376-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLO ALLOGGIO DA PARTE DEL CESSIONARIO EX ART. 16 DEL D.P.R. N. 2 DEL 1950 - VENDITA EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO - NULLITÀ - ESTENSIONE.*

L'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 - che vieta, al cessionario di un alloggio di tipo economico e popolare, di alienare lo stesso per il periodo di 10 anni dal pagamento del prezzo, in unica soluzione, ovvero da quello dell'ultima rata e comunque non oltre il quindicesimo anno dall'assegnazione - comporta la nullità non soltanto della compravendita stipulata nel periodo di operatività del divieto stesso, ma anche della Costituzione di un diritto reale limitato, quale il diritto di abitazione, ove il relativo effetto traslativo non venga rinviato alla scadenza del periodo di divieto. (V 6717/81, mass n 417597; (V 4205/75, mass n 378558).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)