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Sez. 2, Sentenza n. 11882 del 07/08/2002 (Rv. 556771 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Provvedimento di liquidazione - Opposizione - Rito previsto dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 - Applicazione - Necessità - Provvedimento conclusivo - Natura - Ordinanza - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione -Legittimità - Contestazione degli stessi presupposti del diritto al compenso - Impugnazione - Appello - Necessità - Sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità - Impugnazione - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2002-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556771-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di onorari e di diritti di avvocato, ancorché il difensore si sia avvalso dell'ordinario procedimento per ingiunzione ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ., l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione deve svolgersi secondo lo speciale procedimento previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, dovendosi riconoscere alla decisione conclusiva, anche se adottata nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Tale principio non può, tuttavia, trovare applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, potendo, in tal caso, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione essere impugnata soltanto con l'appello. Nondimeno, qualora, come nella specie, l'ordinanza - sentenza in discorso sia stata pronunciata dal giudice di pace secondo equità - tale dovendosi sempre considerare, a norma dell'art. 113 cod. civ., la decisione delle cause il cui valore è inferiore a due milioni di lire, ancorché dell'equità il giudice di pace (come nella specie) non abbia fatto menzione -, essa è impugnabile solo con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)