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Sez. 3, Sentenza n. 2820 del 25/03/1999 (Rv. 524537 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Avverso l' ordinanza, inoppugnabile, di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili - Ricorso straordinario ai sensi dell' art. 111 Costituzione - Ammissibilità - Limiti - Per vizio logico - valutativo dei fatti rilevanti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524537-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

E inammissibile la censura per cassazione avverso il procedimento Logico - valutativo con il quale il giudice è pervenuto all' accertamento dei fatti rilevanti per la liquidazione degli onorari di avvocato con la speciale procedura di cui alla legge 13 giugno 1942 n. 794 perché l' ordinanza è inoppugnabile e perciò ricorribile in Cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione soltanto per violazione di legge e non anche per insufficiente valutazione degli elementi di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)