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Sez. 1, Sentenza n. 4211 del 17/07/1985 (Rv. 441713 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILI - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORE DI CALCOLO DEL GIUDICE - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - PROCEDURA DI CORREZIONE EX ARTT. 287 E SEGG. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441713-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILI - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORE DI CALCOLO DEL GIUDICE - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - PROCEDURA DI CORREZIONE EX ARTT. 287 E SEGG. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'errore di calcolo del giudice del merito, che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma sia meramente materiale, e consista cioè in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, non è denunciabile con ricorso per Cassazione, potendo essere fatto valere solo con l'apposita procedura di correzione contemplata dagli artt. 287 e segg. cod. proc. civ.. (Conf 2254/80, mass n 405928; (Conf 1420/75, mass n 374980).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)