Sez. L, Sentenza n. 2254 del 08/04/1980 (Rv. 405928 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ERRORE MATERIALE DI CONTEGGIO - PROCEDURA DI CORREZIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ERRORE MATERIALE DI CONTEGGIO - PROCEDURA DI CORREZIONE - NECESSITA.*
L'errore di calcolo del giudice del merito che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma sia meramente materiale, e consista cioe in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, deve farsi valere non mediante ricorso per Cassazione ma con l'apposita procedura prevista per la correzione degli errori materiali di cui agli artt 287 e 288. (Conf 1420/75, mass n 374980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)