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Sez. L, Sentenza n. 8968 del 24/08/1995 (Rv. 493708 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Previa richiesta di avviamento da parte del datore di lavoro - Necessità - Individuazione nel modulo di denuncia semestrale ex art. 21 legge n. 482 del 1968 - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento esclusivo del giudice del merito - Esito negativo - Disapplicazione dell'atto di avviamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493708-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

La richiesta del datore di lavoro di avviamento di personale protetto può essere individuata anche in una dichiarazione contenuta nello stesso modulo della denuncia semestrale, trasmessa all'ufficio del lavoro ai sensi dell'art. 21 della legge 2 aprile 1968 n. 482, sempreché dalla dichiarazione predetta risulti l'inequivoca volontà (del datore di lavoro medesimo) di formulare una richiesta di avviamento ai sensi dell'art. 16, quarto comma, della stessa legge, con la conseguenza che, ove tale indagine interpretativa (riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logici e giuridici), dia esito negativo, deve essere considerato illegittimo - e come tale disapplicato dal giudice ordinario - l'atto di avviamento disposto senza la correlativa richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)