Sez. 6, Sentenza n. 8126 del 04/03/1988 Ud. (dep. 18/07/1988) Rv. 178878 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - OBBLIGO DI SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI INDIZI - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - OBBLIGO DI SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI INDIZI - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA.*
L'Obbligo di specifica indicazione degli indizi nel decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche è soddisfatto quando il provvedimento del magistrato richiami la richiesta della polizia giudiziaria nella quale siano specificati gli elementi indizianti giustificativi del controllo dell'utenza telefonica. In tal caso la richiesta motivata diviene parte integrante del decreto autorizzativo perché viene incorporata nel provvedimento del magistrato, il quale, accogliendo la richiesta stessa, manifesta il suo convincimento sulla serietà e concretezza di quegli indizi. (V mass n 142622; (V mass n 168751; (V mass n 171753; (V mass n 173858; (V mass n 175835; (V mass n 175983).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)