Sez. 6, Sentenza n. 6088 del 11/03/1987 Ud. (dep. 15/05/1987) Rv. 175983 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PRE ISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PRE ISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
L'art. 226 ter cod. proc. pen. consente le intercettazioni telefoniche soltanto se ricorrano seri e concreti indizi di reità ovvero se sussista l'impossibilità di conseguire altrimenti la prova del reato. Ora la motivazione del primo requisito è soddisfatta da una indicazione concisa e sintetica dei cennati indizi (compiuta anche mediante il rinvio alla richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria) e del secondo dal riferimento alla struttura dello specifico fatto delittuoso. (Conf mass n 173380; (Conf mass n 173858; (Conf mass n 169598).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)