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Sez. 1, Sentenza n. 44371 del 13/11/2001 Cc. (dep. 10/12/2001) Rv. 220323 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Computo - Determinazione della pena prevista per il reato contestato ai fini del computo - Circostanze aggravanti solo successivamente denominate ad effetto speciale già previste al momento del fatto - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220323-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nel computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in relazione alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato, si deve tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale normativamente previste al momento del fatto, quantunque a quell'epoca non ancora qualificate con tale "nomen iuris", poiché quest'ultimo riveste una funzione meramente definitoria e non è in grado di incidere sul trattamento sanzionatorio rilevante ai fini del detto computo. (Fattispecie relativa a rapina pluriaggravata a norma dell'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., commessa nel 1982, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che le aggravanti indicate nella citata disposizione fossero state denominate ad effetto speciale solo con l'art. 5 della legge 31 luglio 1984 n. 400, contenente modificazione dell'art. 63 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)