Sez. 1, Sentenza n. 19841 del 31/03/2005 Cc. (dep. 25/05/2005) Rv. 233262 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato - Determinazione della termine di durata massima di fase della custodia - Criteri - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod.pen., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale.(Nella specie si trattava di estorsione aggravata ed ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 629 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)