Sez. L, Sentenza n. 12160 del 19/08/2003 (Rv. 566000 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Criteri di interpretazione del contratto da seguire per il giudice di merito ai fini del corretto accertamento delle mansioni svolte - Fattispecie relativa a dipendenti delle FFSS s.p.a.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della coerenza e della logicità della motivazione; in particolare, al fine di verificare la legittimità dell'inserimento del lavoratore in una determinata categoria, o l'attribuzione ad esso di una determinata qualifica, il giudice deve principalmente ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale del contratto e, al fine di verificare se la qualifica del lavoratore sia corrispondente alle mansioni in concreto svolte può limitarsi a confrontare dette mansioni con il profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva, e ritenuto rilevante per la definizione della controversia. (Fattispecie relativa a rivendicazione del profilo di "capostazione sovrintendente" da parte di dipendenti delle Ferrovie dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)