Sez. 3, Sentenza n. 19051 del 12/12/2003 (Rv. 568843 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | In Genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., tendendo ad una pronuncia dichiarativa della avvenuta risoluzione di diritto a seguito di inadempimento previsto come determinante per la sorte del rapporto, ha presupposti, caratteri e natura sostanzialmente diversi dalla azione ordinaria di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., che tende invece ad una azione costitutiva, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento; ne consegue che, qualora delle due domande una sia stata proposta per la prima volta in appello, essa deve considerarsi nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)