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Sez. 3, Sentenza n. 4223 del 29/06/1981 (Rv. 414895 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA ALLEGAZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - EFFETTI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414895-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA ALLEGAZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - EFFETTI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La notificazione per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, che deve essere documentata con l'avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno). Pertanto, ove tale Forma di notificazione sia stata adottata per il ricorso per Cassazione, la mancata allegazione del predetto avviso, che non puo trovare equipollente nella produzione della ricevuta di spedizione, determina l'inesistenza della notificazione medesima, e, quindi, l'inammissibilita dell'impugnazione. (Conf 4935/80; (Conf 1471/79, mass n 397805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)