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Sez. 1, Sentenza n. 1471 del 09/03/1979 (Rv. 397805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - MANCATA ALLEGAZIONE ALL'ORIGINALE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1979-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - MANCATA ALLEGAZIONE ALL'ORIGINALE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato a mezzo posta, se all'originale dell'atto non e stato allegato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato e l'intimato non si e costituito, in quanto la notificazione per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la restituzione al notificante dell'avviso di ricevimento che costituisce parte essenziale della documentazione relativa, con la conseguenza che tale notificazione, in Mancanza dell'avviso, deve considerarsi inesistente. (Conf 734/77, mass n 384325; (Conf 2916/76, mass n 381681).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)