Sez. U, Sentenza n. 1893 del 26/03/1982 (Rv. 419737 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZA - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZA - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Nel caso di notificazione per mezzo del servizio postale, la Mancanza dell'avviso di ricevimento del plico contenente la copia per il destinatario, o, a maggior ragione, la prova positiva che è mancata la consegna del plico, la quale perfeziona il relativo procedimento di notifica, comporta l'inesistenza, e non già la nullità, della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con la conseguenza che il giudice di appello, in presenza di tale difetto di attività, dopo aver dichiarato la nullità del primo giudizio, non può rimettere la causa al primo giudice in applicazione del combinato disposto degli artt. 354, primo comma, e 160 cod. proc. civ.. (V 4541/81, mass n 415255; (V 4223/81, mass n 414895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)