Sez. 1, Sentenza n. 3757 del 21/06/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202605 - 01
Edilizia - In genere | Sanatoria successiva alla condanna irrevocabile - Effetti - Estinzione del reato o della pena - Esclusione - Fattispecie.
Edilizia - In genere
La sanatoria edilizia intervenuta dopo la sentenza definitiva di condanna non determina effetti diversi da quelli previsti nell'art. 38, commi terzo e quarto, della legge n. 47 del 1985 (iscrizione dell'oblazione nel casellario giudiziale, irrilevanza della condanna ai fini della recidiva e della sospensione condizionale della pena), onde รจ da escludere che ad essa conseguano l'estinzione del reato o della pena. (Fattispecie in tema di condono previsto dal decreto-legge n. 551 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 27/09/1994 num. 551 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)