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Sez. 3, Sentenza n. 3196 del 27/11/1998 Cc. (dep. 01/03/1999) Rv. 213009 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato di costruzione abusiva - Condono edilizio - Sanatoria successiva alla condanna definitiva - Effetti - Estinzione del reato o della pena - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213009-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di sanatoria edilizia va escluso che il legislatore abbia inteso comprendere l'estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall'oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva. Su tali basi deve pervenirsi alla conclusione di negare che l'oblazione di cui si discute da causa speciale di estinzione del reato possa degradare a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo intervenuto il giudicato irrevocabile, atteso che in tale ipotesi l'avvenuta sanatoria comporta la cessazione di alcuni soltanto degli effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)