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Sez. 1, Sentenza n. 26291 del 26/05/2006 Cc. (dep. 27/07/2006) Rv. 235016 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato di costruzione abusiva - Condono edilizio - Sanatoria successiva alla condanna definitiva - Effetti - Carattere di precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena - Perdita - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235016-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di sanatoria edilizia, l'oblazione intervenuta dopo che la sentenza di condanna è divenuta definitiva ha l'effetto di non rendere ostativa la condanna ai fini della sospensione condizionale della pena in altro processo, ma solo in riferimento a processi ancora in corso e non anche per quelli già in esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)